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Ordinanza — n. 8953/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and lack of review power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8953/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jillali Saldi inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's identification of him as the rapist, arguing the witness identification was unreliable and lacked probative value. The court rejected this because such challenges fall outside its jurisdiction, as it cannot re-evaluate the credibility of evidence or substitute its own judgment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 189, 213, 214 cod. proc. pen.: Appeals must be formulated in legally permitted terms; the Court of Cassazione lacks the power to critically review the relevance and reliability of evidence or substitute its own assessment for that of the court of first instance, provided the latter's reasoning is congruous and logical.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of law witness identification probative value court of cassation criminal procedure code judicial review limits misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 189 cod. proc. pen.
Art. 213 cod. proc. pen.
Art. 214 cod. proc. pen.
art. 213 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Major
Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Luongo
239416 - 01; Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Luongo, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI JILLALI nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jillali Saldi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 189, 213 e 214 cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché volto a contestare la decisione dei giudici di merito in ordine alla identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del reato di rapina aggravata, perché fondata su un riconoscimento di persona inattendibile, oltre che privo di valenza probatoria per le modalità in cui esso era stato posto in essere dalla persona offesa; che, a tal proposito, deve sottolinearsi come le suddette censure fuoriescano dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, alla quale è precluso ogni vaglio critico circa il giudizio di rilevanza e attendibilità delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, e, più in generale, di sovrapporre la propria valutazione a quella effettuata dal giudice di merito, se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; ); che, inoltre, con riferimento all'atto ricognitivo avvenuto nell'immediatezza dei fatti e poi riconfermato in sede dibattimentale, deve essere ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; vedi anche:

Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416 - 01; Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Luongo, Rv. 257393 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febb