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Ordinanza — n. 8952/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8952/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8952/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRINO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/10/1979 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Cirino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano presunti vizi della motivazione del provvedimento impugnato nonché la mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, si prospettano deduzioni generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso e quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8952/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, si prospettano deduzioni generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso e quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Parole chiave

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bandiera protezione dei segni pubblici bandiera di comodo ingiuria reati contro la tranquillità pubblica abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Cirino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano presunti vizi della motivazione del provvedimento impugnato nonché la mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRINO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/10/1979 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Cirino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano presunti vizi della motivazione del provvedimento impugnato nonché la mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, si prospettano deduzioni generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso e quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio