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Ordinanza — n. 8951/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8951/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8951/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ROSAMILIA ALFONSO nato a TEORA il 07/06/1966 nel procedimento a carico di: ROSAMILIA PIETRO nato a TEORA il 21/10/1973 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; NNNN

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8951/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ROSAMILIA ALFONSO nato a TEORA il 07/06/1966 nel procedimento a carico di: ROSAMILIA PIETRO nato a TEORA il 21/10/1973 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; NNNN

Parole chiave

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risarcimento del danno civile azione civile risarcimento alle vittime di reati responsabilità di diritto privato restituzione e risarcimento azione penale privata

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ROSAMILIA ALFONSO nato a TEORA il 07/06/1966 nel procedimento a carico di: ROSAMILIA PIETRO nato a TEORA il 21/10/1973 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; NNNN

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso presentato nell'interesse della parte civile Rosamilia Alfonso, la memoria depositata in data 12 gennaio 2026 nell'interesse di quest'ultimo e la memoria depositata in data il 17 gennaio 2026 nell'interesse dell'imputato Rosamilia Pietro; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta vizio di motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e travisamento della prova, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tesi a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volti a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità, non essendo connotati da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026