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Ordinanza — n. 8950/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper formulation of the motive regarding evidence distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8950/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Masiello inadmissible because the sole ground of appeal was not formulated in legally permitted terms. The appellant argued for a distortion of evidence, but the court found this motive failed to pinpoint specific judicial errors in evaluating the victim's testimony. Consequently, the appeal was rejected as it improperly sought a re-evaluation of factual credibility reserved for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: An appeal alleging distortion of evidence is inadmissible if it does not specifically identify the judicial error, as the assessment of witness credibility and the choice between conflicting versions are matters of fact reserved for the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal distortion of evidence witness credibility trial court facts improper formulation libertà dell'arte costruzione abusiva diritto di esporre l'opera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/11/1986 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Masiello; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione "per travisamento ed erronea valutazione delle prove", nonché omessa assunzione di prove decisive, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, contrariamente a quanto prospettato nella rubrica del motivo, esso non si connota per una pertinente e puntuale individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilità, essendo invero volto a prefigurarne un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità; che, a tal proposito, premesso che il vizio di travisamento non rappresenta il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, deve sottolinearsi che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni, così come la valutazione di eventuali contrasti testimoniali e la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti esulano dal perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo il quale l'apprezzamento in ordine alla credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), circostanza che non si ravvisa nel caso di specie; che, in conclusione, ribadito che la scelta, tra i vari mezzi probatori di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, deve ravvisarsi come la Corte territoriale, indicando le ragioni del superamento degli assunti difensivi, ha considerato il quadro probatorio sufficiente e completo, oltre che costituto da validi elementi di riscontro dell'affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa, così fondando la conferma del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente su una congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5 e 8 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorn