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Ordinanza — n. 8948/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding motivation contradictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8948/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Ferioli's appeal inadmissible due to the lack of specific legal grounds required by law. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding contradictions in the victim's statements and the weapon used, but the court found these arguments merely formal criticisms of the trial judges' conviction without substantive comparison to factual elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals against judgments must be formulated with specific legal grounds; generic accusations of motivation contradictions or logical inconsistencies without a concrete comparison to the factual findings and legal arguments of the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds contradictory motivation conviction assessment court costs and fine rettificazione di confine confine particellare azione per l'apposizione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERIOLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/09/1988 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Ferioli; considerato che le censure dedotte con il ricorso, aventi ad oggetto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rapporto fra la persona offesa e il soggetto che era solito cederle sostanza stupefacente, all'incoerenza delle dichiarazioni accusatorie rese dalla medesima persona offesa e all'arma utilizzata dal ricorrente, non sono formulate in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tese a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volte a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, esse risultano prive di specificità, non essendo connotate da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.