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Ordinanza — n. 8947/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper challenge to sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8947/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the second-instance judgment violated the law or lacked motivation. The appellant argued the lower court made contradictory factual assessments regarding fraud, while the defense contended the penalty was arbitrary. The court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for specific legal objections and improperly challenged the judge's discretionary power in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Appeals must be formulated in terms permitted by law, and challenges to sentencing discretion are inadmissible unless the penalty determination is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraud conviction sentencing discretion lack of specificity Cassation procedure adeguamento della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI LUIGI nato a NAPOLI il 16/11/1973 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Gagliardi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti costitutivi del reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: con argomentazioni tese a contestare la decisione dei giudici di appello, ritenendola fondata su una valutazione contradditoria e illogica delle emergenze probatorie e prefigurando una diversa lettura e ricostruzione della vicenda fattuale, la difesa nel ricorso prospetta doglianze prive di specificità, in quanto non connotate da un effettivo e puntuale confronto con la complessità delle argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della conferma del giudizio di responsabilità; che, infatti, con congrua e lineare motivazione e facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), i giudici di appello hanno escluso la mera rilevanza civilistica del fatto, indicando i plurimi elementi che, globalmente considerati, dimostrano il carattere truffaldino della condotta dell'odierno ricorrente, e specificando come il bonifico contraffatto inviato alla società slovacca sia dimostrativo dell'inganno preordinato ai danni della stessa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello, integrando la motivazione del giudice di primo grado, hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, indicando le ragioni per cui debba ritenersi comunque corretta la decisione di stabilire una pena che si discosti dal minimo edittale (si veda, in particolare, pag. 5 della impugnata sentenza); che, sul punto, deve sottolinearsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorn