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Ordinanza — n. 8946/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension and sentencing reduction as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8946/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by D'Aria Salvatore inadmissible, ruling the lower court's denial of conditional sentence suspension was legally sound based on prior convictions. The appellant argued for reduced sentencing and alternative sanctions, but the court found the territorial court correctly exercised its discretion under the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as lacking merit, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 164 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; The denial of conditional sentence suspension is valid when prior detention convictions exist, and sentencing discretion regarding aggravating or mitigating circumstances falls within the trial judge's authority, excluding it from cassation review absent arbitrariness.

Parole chiave

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conditional sentence suspension prior detention conviction sentencing discretion penal code provisions cassation inadmissibility alternative sanctions judicial review limits ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 164 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 545-bis, comma 1 cod. proc. pen.
art. 164 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023
pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ARIA SALVATORE nato a NAPOLI il 21/09/1962 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Aria Salvatore; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla mancata riduzione della pena al minimo edittale, nonché all'omessa valutazione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, conformemente a quanto disposto dall'art. 164 cod. pen., ove si vieta la concessione del beneficio in presenza di una precedente condanna a pena detentiva, ha confermato, alla luce delle risultanze del casellario giudiziario, l'esclusione della sospensione condizionale; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 10); che la censura relativa all'omessa applicazione di sanzioni sostitutive non risulta essere stata previamente dedotta in appello e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am