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Ordinanza — n. 8945/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and aggravating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8945/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to exclude an aggravating circumstance of significant harm. The appellant argued for a reassessment of evidence regarding property damage, while the court noted that sentencing discretion falls under the judge's authority unless arbitrary. Consequently, the appeal was dismissed because the sentencing balance adhered to statutory principles and did not constitute a logical error.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The assessment of sentencing discretion and the balancing of aggravating and mitigating circumstances is within the merit judge's authority and escapes cassation review unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion aggravating circumstances cassation inadmissibility penal code principles judicial arbitrariness indennità per insolvenza rateizzazione del debito indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO NICOLA DONATO nato a ALBA il 21/11/1979 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Amico Nicola Donato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda pag. 5 sulla valutazione di rilevante gravità sul piano oggettivo del danno, consistito nella rottura della vetrina blindata e nella sottrazione dei monili con conseguenti ripercussioni sull'attività commerciale della gioielleria); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con le ritenute circostanze aggravanti, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere esten