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Ordinanza — n. 8944/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being merely repetitive of already rejected arguments regarding aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8944/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Marco Grappi's cassation appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a violation of law and lack of reasoning regarding the aggravating circumstance of diminished defense, was found to be a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal grounds to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the appellate court with correct legal and logical arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal aggravating circumstance diminished defense violation of law rejection procedural costs and fine limiti della libertà d'espressione libertà di manifestazione segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAPPI MARCO nato a REGGIO EMILIA il 16/02/1962 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grappi Marco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sull'analisi delle circostanze di tempo e di luogo della vendita che hanno effettivamente agevolato l'imputato nella realizzazione della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere este sore Il Pre,ente