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Ordinanza — n. 8941/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding recidivism violation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8941/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Samuel Eros Maggio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law concerning recidivism, but the court found the grounds merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the decision was dismissed because the new arguments lacked specificity and failed to introduce fresh legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already examined and rejected by the lower court, lacking any specific new argumentation or legal analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments recidivism violation Court of Cassation smaltimento dei rifiuti immissione di sostanze abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO SAMUEL EROS nato a RIMINI il 06/06/1990 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Samuel Eros Maggio; considerato che l'unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva, oltre che manifestamente infondato, è anche privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, richiamando e applicando i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, anche in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante, evidenziando come il reato per cui si procede, alla luce dei precedenti specifici e recenti che gravano sull'odierno ricorrente, sia espressione di una accentuata pericolosità sociale e di una crescente propensione delinquenziale (si veda pag. 9 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.