Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual comparison in all four grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision on four grounds, alleging violations of the code of criminal procedure regarding the application of a specific penalty clause, the denial of a substitute penalty, and civil damages. The court rejected these claims because they merely criticized the trial court's evaluation without providing a specific factual comparison or logical argumentation against the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals alleging violations of the duty to motivate must be specific and demonstrate a factual comparison with the lower court's reasoning; generic accusations of unmotivated decisions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO LORENZO nato a CHIETI il 07/03/1992 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lorenzo Di Carlo; considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso, con i quali si contesta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., omessa motivazione in relazione al diniego di applicazione di pena sostitutiva e omessa motivazione in relazione alla liquidazione del danno in favore della parte civile, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tesi a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volti a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità, non essendo connotati da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.