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Ordinanza — n. 8939/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on robbery charges due to inadmissibility of new grounds and lack of profit motive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8939/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Caltagirone inadmissible, ordering him to pay all associated legal costs. The court rejected the first ground as it sought an alternative reading of evidence outside the scope of legal review, while dismissing the second ground for lacking the required purpose of profit in the robbery charge. Consequently, the appeal was rejected because the new arguments were raised too late and the original conviction remained legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they raise new grounds not previously examined or if they attempt to re-evaluate evidence without identifying specific legal errors, and robbery requires a purpose of profit which can be non-economic or moral.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility robbery profit motive requirement new grounds late filing evidence re-evaluation limits legal review scope constraints amministrazione restrittiva impedimento di un atto dell'autorità poteri d'ingiunzione del prefetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALTAGIRONE ROBERTO nato a APRILIA il 01/09/1992 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caltagirone Roberto e i motivi nuovi trasmessi in data odierna; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla lettura dei dati processuali fornita dal Tribunale e condivisa dalla Corte di merito da cui si ricava una ricostruzione dei fatti coerente tra le dichiarazioni della p.o. e le immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina, difettando di quest'ultimo il fine di profitto, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, motivatamente fatto proprio dai giudici di appello (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5), nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190 - 01), come avvenuto nella specie; che i motivi nuovi sono stati dedotti tardivamente e comunque sono inammissibili stante l'inammissibilità del ricorso principale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite, che si ritiene congruo liquidare nella somma complessiva di euro 5000,00 considerato che le stesse sono difese dal medesimo avvocato e hanno presentato memorie distinte ma aventi contenuto analogo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Angelo Macera, Fabrizio Milonni, Giovanni Sannino e Salvatore Scoddo, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere