Ordinanza — n. 8938/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARINO SALVATORE nato a MILANO il 28/07/1972 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Ballarino Salvatore e la memoria trasmessa il 18 dicembre 2025; ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica effettuata ad opera della Corte territoriale della condotta addebitata al Ballarino nella fattispecie dell'estorsione, originariamente contestata, in luogo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, motivatamente ritenuto dal GUP del Tribunale, e contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto estorsivo, non è consentito poiché propone una diversa lettura delle emergenze processuali finalizzata a pervenire ad una diversa ricostruzione in punto di fatto, così formulando censure non consentite in questa sede, se non nell'ipotesi di travisamento della prova; che la Corte ha reso idonea a corretta motivazione in ordine all'ingiustizia del profitto perseguito dall'imputato con la sua condotta, facendo applicazione dei principi di diritto affermati in tema dalla più recente giurisprudenza; che neppure residuano dubbi in ordine all'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato in quanto la Corte ha correttamente valorizzato le sue stesse dichiarazioni per trarne elementi dirimenti e non smentiti di conferma della prospettazione accusatoria; che la impugnazione non si confronta con le articolate considerazioni della sentenza impugnata così incorrendo anche nel vizio di genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8938/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARINO SALVATORE nato a MILANO il 28/07/1972 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Ballarino Salvatore e la memoria trasmessa il 18 dicembre 2025; ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica effettuata ad opera della Corte territoriale della condotta addebitata al Ballarino nella fattispecie dell'estorsione, originariamente contestata, in luogo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, motivatamente ritenuto dal GUP del Tribunale, e contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto estorsivo, non è consentito poiché propone una diversa lettura delle emergenze processuali finalizzata a pervenire ad una diversa ricostruzione in punto di fatto, così formulando censure non consentite in questa sede, se non nell'ipotesi di travisamento della prova; che la Corte ha reso idonea a corretta motivazione in ordine all'ingiustizia del profitto perseguito dall'imputato con la sua condotta, facendo applicazione dei principi di diritto affermati in tema dalla più recente giurisprudenza; che neppure residuano dubbi in ordine all'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato in quanto la Corte ha correttamente valorizzato le sue stesse dichiarazioni per trarne elementi dirimenti e non smentiti di conferma della prospettazione accusatoria; che la impugnazione non si confronta con le articolate considerazioni della sentenza impugnata così incorrendo anche nel vizio di genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARINO SALVATORE nato a MILANO il 28/07/1972 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ballarino Salvatore e la memoria trasmessa il 18 dicembre 2025; ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica effettuata ad opera della Corte territoriale della condotta addebitata al Ballarino nella fattispecie dell'estorsione, originariamente contestata, in luogo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, motivatamente ritenuto dal GUP del Tribunale, e contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto estorsivo, non è consentito poiché propone una diversa lettura delle emergenze processuali finalizzata a pervenire ad una diversa ricostruzione in punto di fatto, così formulando censure non consentite in questa sede, se non nell'ipotesi di travisamento della prova; che la Corte ha reso idonea a corretta motivazione in ordine all'ingiustizia del profitto perseguito dall'imputato con la sua condotta, facendo applicazione dei principi di diritto affermati in tema dalla più recente giurisprudenza; che neppure residuano dubbi in ordine all'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato in quanto la Corte ha correttamente valorizzato le sue stesse dichiarazioni per trarne elementi dirimenti e non smentiti di conferma della prospettazione accusatoria; che la impugnazione non si confronta con le articolate considerazioni della sentenza impugnata così incorrendo anche nel vizio di genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 feb