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Ordinanza — n. 8936/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected first-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8936/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cenni Pasquale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly prove the defendant's responsibility and the existence of fraudulent artifices in two distinct cases. The court rejected these claims because they were merely reproductions of factual criticisms already substantively dismissed at the appellate level and sought a review outside the scope of final appeal jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must identify specific distortions of factual findings; mere repetition of arguments already rejected at the appellate level constitutes inadmissibility.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Arguments Final Appeal Jurisdiction Factual Distortion grave eccesso di velocità infrazioni alle norme della circolazione infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENNI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/06/1978 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cenni Pasquale e la memoria difensiva trasmessa; considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato e alla sussistenza degli artifici e raggiri dei delitti di truffa contestati, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già eccepiti e motivatamente respinti in appello e sono altresì volti ad ottenere una rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 sulle dichiarazioni delle persone offese comprovanti la condotta truffaldina dell'imputato in entrambi gli episodi contestati, consistita nell'istaurare un rapporto di fiducia con la vittima, rassicurandola della bontà dell'affare anche subito dopo l'avvenuto pagamento, come nel caso della Leone, per poi rendersi irreperibile nonché, rispetto alla truffa contestata al capo b), sull'attività di promozione effettuata dalla prima vittima su indicazione dell'imputato per ottenere l'indebito profitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Pre