Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual complaints lacking specific procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Hudorovich Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from a lack of reasoning and a misrepresentation of evidence regarding his guilt in fraud. The court rejected these claims as generic attempts to re-evaluate facts rather than identifying specific procedural errors, noting that the lower court correctly applied the principle of reasonable doubt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: An appeal based solely on generic complaints regarding the evaluation of evidence or the application of the reasonable doubt standard is inadmissible unless specific procedural violations are identified.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ANDREA nato a UDINE il 27/10/1990 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hudorovich Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova relativa al riconoscimento dell'imputato quale autore del reato di truffa contestato, nonché il mancato rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie,estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contestare genericamente (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte evidenzia gli elementi a favore dell'individuazione dell'imputato, tra cui il riconoscimento fotografico della vittima e del suo accompagnatore e il filmato in cui si vede chiaramente l'imputato ricevere la somma di denaro dalla p.o.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presi nte