Italian Court dismisses appeal on robbery and assault conviction citing lack of subjective intent and unproven sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Battaglia Daniele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for acquittal on robbery due to missing subjective intent and challenged the sentencing range, claiming generic mitigating factors should override aggravating ones. The court rejected these claims, affirming that robbery can be committed with extraneous intent and that the violence facilitated the theft, while also upholding the sentence as correctly applied within the statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.; Art. 60 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies principles regarding the subjective element of robbery and the functional link between violence and possession, and when the sentence falls within the statutory range despite unproven mitigating arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA DANIELE nato a ROMA il 11/11/1997 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Battaglia Daniele e la memoria trasmessa; rilevato che preliminarmente è infondata e inammissibile la richiesta da parte della difesa di ricevere copia della requisitoria del P.M. trattandosi di udienza che si svolge de plano, in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina per assenza dell'elemento soggettivo tipico della rapina e della sussistenza del nesso funzionale tra violenza e impossessamento è manifestamente infondato, poiché la Corte fa corretta applicazione dei principi in materia osservando che la violenza ha agevolato e reso possibile la sottrazione e che il dolo della rapina può anche essere estemporaneo; che il secondo motivo che denunzia vizio di motivazione in ordine al riconosciuto concorso di persona del Battaglia nel delitto di lesioni realizzate esclusivamente dal correo D'Aloia è manifestamente infondato in quanto l'imputato ha partecipato materialmente all'aggressione e risponde anche delle più gravi lesioni cagionate direttamente dal correo, perché con la sua condotta ha agevolato e rafforzato l'intendimento criminoso del D'Aloia; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno argomentato sulla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, rilevando che il predetto dopo avere aggredito la persona offesa unitamente al suo collega, si è impossessato del telefono cellulare; che il terzo motivo che deduce violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché la pena applicata è correttamente ricompresa nella forbice edittale della rapina semplice e le deduzioni difensive non risultano provate e hanno carattere congetturale, considerato che il giudice non è obbligato, nel riconoscere le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, ad operare la riduzione nella misura massima e partendo dal minimo edittale, ma può applicarla fino ad un terzo, prendendo come base la pena in misura superiore, come sembra avere fatto, anche considerato che ha poi applicato un'altra attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso