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Ordinanza — n. 8933/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for new mitigation claim and invalid qualification of theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8933/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new legal qualification of the crime and the application of a mitigation circumstance for minor damage, which the lower court had rejected based on the value of stolen goods. The Court ruled that the claim for minor damage was not raised during the appeal phase, violating procedural rules against introducing new grounds for the first time in a final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: New grounds for appeal not previously raised in the appeal phase are inadmissible in a final appeal to the Court of Cassation.

Parole chiave

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procedural inadmissibility new grounds appeal mitigation circumstance final appeal rules chain of devolution ricorso per risarcimento danni accertamento dell'ammontare del danno cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
espressamente art. 606, comma 3, cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
86 del 2024, delle quali in conclusione si chiede l'applicazione, è privo di specificità poiché, quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOUR NADER MOHAMED IBRAHIM ALI ( CUI 04VGOPL ) nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mansour Nader Mohamed Ibrahim Ali e la memoria depositata dal difensore; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria consumata, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, alla luce degli elementi di prova raccolti e dei quali non è consentita una rilettura in questa sede, in assenza di una pertinente individuazione di specifici travisamenti del fatto, ha qualificato la condotta contestata con corretti argomenti logici, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata in tema di rapina impropria consumata (si vedano pagg. 1 e 2 della motivazione, ove la Corte ha evidenziato come la violenza per garantirsi l'impunità fosse stata commessa dall'imputato poco dopo l'avvenuta e incontestata sottrazione della merce); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità /nonché dell'attenuante della rapina di lieve entità introdotta con sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, delle quali in conclusione si chiede l'applicazione, è privo di specificità poiché, quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 2 ove la Corte, alla luce di una complessiva valutazione della merce sottratta e dei costi dell'impiego di personale per sventare la rapina, ha escluso la lieve entità del danno); che la doglianza relativa alla circostanza attenuante della rapina di lieve entità non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello,né in sede di conclusioni, con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estens