Cassation court dismisses appeals as they lack specificity and seek factual re-evaluation outside of legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Maglia Giovanni and Torrisi Ivan inadmissible. The court found the first appeal lacked specificity by merely reiterating facts already rejected, while the second sought a factual re-evaluation outside the scope of legal review. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in legal errors; requests for factual re-evaluation or general denial of mitigating circumstances without precise identification of procedural violations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGLIA GIOVANNI nato a CATANIA il 14/10/1993 TORRISI IVAN nato a CATANIA il 18/08/1987 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maglia Giovanni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è privo di specificità poiché meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 sulle convergenti risultanze emerse, e soprattutto sull'esito delle deposizioni testimoniali e sulla documentazione acquisita nel corso del giudizio previo consenso della difesa, tra cui il verbale di riconoscimento fotografico, da cui risulta provata la partecipazione dell'imputato alla rapina contestata);
Letto il ricorso di Torrisi Ivan, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali adeguatamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla teste nell'immediatezza della vicenda, che non è stato ritenuto compromesso dalle diverse dichiarazioni rese in udienza diversi anni dopo il fatto, nonché sulla coerenza delle dichiarazioni della predetta con quelle degli altri testi Di Perna e Crupi , e con gli altri elementi emersi in sede di indagini, tra cui le celle di aggancio dei telefoni dei due correi tramite le quali è stata ricostruita la fuga dei due imputati); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 8);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consiglie