Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to factual errors and discretionary merit issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hasrami Gezimi inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground for appeal because it relied on factual assertions contradicted by the lower court's findings, including surveillance footage and witness statements. The second ground was dismissed as it improperly challenged the appellate judges' discretionary assessment of sentencing factors, while the third ground was found baseless due to the defendant's lack of stable life references.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals based on factual errors or challenges to the discretionary assessment of sentencing factors by the court of first instance are inadmissible before the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASRAMI GEZIM nato il 12/05/2003 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hasrami Gezime e la memoria difensiva trasmessa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità concorsuale per il delitto di cui all'art.628 cod. pen. non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali e dalle articolate argomentazioni della sentenza che ha respinto motivatamente le prospettazioni difensive, condividendo le argomentazioni del primo giudice; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno argomentato sulla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, le riprese delle telecamere di videosorveglianza, il riconoscimento dell'imputato, i dati dei tabulati e il contenuto delle conversazioni registrate in caserma tra gli indagati; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante non è consentito in questa sede perché incide sulla discrezionalità del giudice di merito, e non deduce manifeste illogicità; che il terzo motivo relativo al diniego della pena sostitutiva è manifestamente infondato, poiché la Corte ha correttamente valorizzato l'assenza di riferimenti stabili nella vita dell'imputato e di segnali di resipiscenza per desumerne l'inidoneità della pena sostitutiva a garantire un percorso di rieducazione del condannato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 fe