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Ordinanza — n. 8929/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic mitigating circumstances were properly denied without listing all favorable elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8929/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Stabile Gianpasquale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim unfounded. The court ruled that judges need only reference decisive negative elements or the absence of positive ones, which was satisfied here.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The court need not consider every favorable or unfavorable element when denying generic mitigating circumstances, provided it offers a congruous reference to decisive negative factors or the lack of positive ones.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility duty of motivation Court of Cassazione procedural economy bandiera protezione dei segni pubblici reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE GIANPASQUALE nato il 30/04/1973 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stabile Gianpasquale; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, come congruamente ribadito dalla Corte di merito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presi te