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Ordinanza — n. 8928/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible for failing to meet specific legal requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8928/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Renard Till and Costa Fabio inadmissible due to a lack of specific factual arguments. The court ruled that Till's complaint regarding generic mitigating circumstances and Costa's challenge to liability were too broad and did not correlate with the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and both appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, lacking a specific correlation with the contested decision's motivation, or if the alleged lack of decisive proof concerns neutral expert evidence subject to judicial discretion.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal lack of specific correlation neutral expert evidence judicial discretion manifestly unfounded court costs and fines esame grafologico

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENARD TILL (CUI: 01SOWNU) nato a RIMINI il 21/10/1974 COSTA FABIO nato a ALBA il 07/04/1976 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Renard Till e Costa Fabio; ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Renard con cui lamenta il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale valorizzando la gravità del reato e i precedenti specifici dell'imputato, ed è generico poiché non espone le ragioni di fatto a sostegno del vizio dedotto; ritenuto che il primo motivo del ricorso di Costa Fabio, che contesta l'affermazione di responsabilità ,0 è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, reiterando censure infondate in fatto e in diritto e invocando una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti, Non consentite in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo con cui lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al diniego di una perizia grafologica, è manifestamente infondato poiché non solo la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01) ma va rilevato che l'accertamento richiesto risulta superfluo e non decisivo ai fini della prova del coinvolgimento del ricorrente; che il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, ha correttamente confermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti ritenendo sussistente il coinvolgimento degli stessi nell'azione criminosa (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ~o in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere est