Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Cerminara Cataldo and La Rocca Donatina inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the crime under Article 642 of the Penal Code had expired and questioned the subjective element of the offense. The court rejected these claims as generic, noting they lacked specific correlation with the lower court's detailed reasoning and failed to address the statutory time limits for extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the grounds are generic and do not establish a specific correlation with the reasoning of the decision under appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERMINARA CATALDO nato a CIRO' MARINA il 04/02/1982 LA ROCCA DONATINA nato il 26/09/1981 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Cerminara Cataldo e La Rocca Donatina; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la omessa dichiarazione di estinzione del reato loro ascritto, che si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché il reato ex art.642 cod. pen. si estingue in sei anni, prorogati di un quarto, in presenza di eventi interruttivi come la sentenza di primo grado, e dalla data di presentazione delle false denunzie di sinistro non sono ancora decorsi sette anni e sei mesi, a prescindere da eventuali sospensioni; ritenuto che il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si censura l'affermazione di responsabilità e l'elemento soggettivo del reato è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, reiterando censure infondate in fatto e in diritto; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1. lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, ha correttamente affermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti ritenendo sussistente il coinvolgimento degli stessi nell'azione criminosa (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che la terza censura relativa al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio è generica poiché non si confronta con le motivazioni della Corte che ha correttamente condiviso le argomentazioni del Tribunale rilevando l'assenza di elementi positivi nella condotta dei due ricorrenti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila~ in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Pr