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Ordinanza — n. 8926/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8926/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Motta Pasquale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural codes by refusing a document acquisition request and failing to apply binding legal principles. The court rejected these claims, noting the defense had not requested new evidence under Article 603 and that the lower court correctly deemed the offered documents irrelevant to the decision.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 627, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot seek a re-evaluation of factual findings or a reinterpretation of evidence, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the courts of first and second instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition document acquisition request binding legal principle court costs and fine presentazione di un prodotto abuso della licenza e delle targhe segno che può indurre in errore

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 627, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTA PASQUALE nato a SAN LORENZO DEL VALLO il 09/09/1973 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Motta Pasquale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al rigetto da parte del giudice del rinvio della richiesta di acquisizione documentale prospettata dalla difesa, nonché la violazione degli artt. 603 e 627 cod. proc. pen. per non avere la Corte di merito osservato il vincolo decisorio derivante dal principio di diritto fissato dalla decisione rescindente, è manifestamente infondato poiché, a pagina 7, la Corte territoriale ha ribadito come la difesa - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - non avesse formulato con l'appello alcuna richiesta di rinnovazione istruttoria, ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e si fosse limitata a chiedere l'acquisizione dei documenti allegati ai motivi aggiunti; che di detti documenti, in ogni caso, la Corte ha evidenziato, nell'esercizio del potere che le è proprio, l'irrilevanza ai fini della decisione e il ricorso non si confronta con detta motivazione e non spiega le ragioni per cui il documento offerto in produzione sarebbe stato dirimente, incorrendo anche nel vizio di genericità; che il motivo in esame è in sostanza finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 7-10 sui plurimi elementi che smentiscono la presunta condizione di timore dell'imputato); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è altresì costituito da doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una lettura alternativa degli elementi di prova non consentita in questa sede e anch'essa avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di secondo grado che, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 7- 10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere este