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Ordinanza — n. 8925/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and statutory prohibition on generic mitigating circumstances. The appeal is inadmissible due to lack of logical reasoning and violation of Article 69. The court upholds the lower court's sentencing decision. The appeal is inadmissible due to lack of logical reasoning and violation of Article 69. The court upholds the lower court's sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8925/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Beldono inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of reasoning regarding mitigating circumstances, but the court found the lower court's assessment of insufficient compensation and the balance between aggravating and mitigating factors to be within its discretionary power. The decision was upheld because the reasoning was not arbitrary and because the general mitigation outweighing recidivism violated the explicit prohibition in Article 69 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 69, fourth comma, cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The sentencing discretion of the trial court is immune from cassation review unless arbitrary or illogical, and general mitigating circumstances cannot prevail over recidivism as expressly prohibited by law.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances recidivism prohibition lack of reasoning cassation inadmissibility violazione degli oneri dell'autorizzazione violazione delle distanze legali violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 69, fourth comma, cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELDONO SALVATORE nato a FOGGIA il 15/05/1983 avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Beldono Salvatore; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. nonché delle concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti, è manifestamente infondato poiché, fermo restando che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato ed espressamente richiamato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224 - 01), la Corte di merito, a pagina 2, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva ritenuto in ogni caso la somma offerta alla persona offesa insufficiente a coprire il danno dalla stessa subita; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2 ove il giudice di appello ha evidenziato come l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato sia avvenuta in presenza di uno schiacciante quadro probatorio a suo carico); che in ogni caso la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 fepbraio 2026 Il Consigliere estensore