Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise new factual arguments in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Khraishi Nidal Muhamad Mahmud inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the second-instance judgment regarding criminal liability for theft and the denial of a fine substitute, but the court found these arguments were not properly raised in the appeal. Since the appellate court had already thoroughly addressed the facts and legal grounds, the new contentions were deemed inadmissible for being introduced for the first time at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on grounds raised in the second instance; new factual arguments or reconstructions of events not previously deduced are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHRAISHI NIDAL MUHAMAD MAHMUD nato il 26/11/1969 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Khraishi Nidal Muhamad Mahmud; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen.per travisamento della prova documentale, che non risulta acquisita agli atti, nonché per sussistenza dell'esercizio del diritto di ritenzione e per nullità della sentenza per genericità del capo d'imputazione, non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali e dalle articolate argomentazioni della sentenza che ha respinto motivatamente le prospettazioni difensive e condividendo le argomentazioni del primo giudice; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno argomentato sulla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, rilevando che il predetto non ha restituito i beni ricevuti in custodia, nonostante le reiterate richieste della persona offesa; che non ricorrono i presupposti per denunziare la mancata valutazione del diritto di ritenzione e il travisamento della prova in quanto dette censure non risultano essere state dedotte con i motivi di appello e non possono essere rilevate per la prima volta in questa sede; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. non è consentito perché non dedotto con i motivi di appello; che il terzo motivo relativo al diniego della pena sostitutiva pecuniaria non è consentito, poiché la Corte ha correttamente valorizzato l'intensità del dolo e il caparbio rifiuto di restituire i beni di cui aveva la disponibilità, come accertato in sede di perquisizione, per desumerne l'inidoneità della pena sostitutiva pecuniaria a garantire un percorso di rieducazione del condannato, il quale peraltro ha usufruito della sospensione condizionale, ma comunque il difensore in appello non era munito della necessaria procura speciale ad hoc; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,