Italian court dismisses appeal as generic and lacks standing since first instance acquitted the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by the civil party inadmissible. The first instance court had acquitted the defendant, and the civil party's arguments were deemed generic and lacking in concrete interest to challenge the acquittal. Consequently, the court ruled that the appellant was not legally entitled to pursue the remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal by the civil party is inadmissible if the first instance judgment acquits the accused and the appeal is generic, lacking specific grounds or concrete interest to overturn the acquittal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICEMBRI ELVIS (CUI 01QMT77) nato a SOAVE il 23/04/1978 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dicembri Elvis; considerato che il ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'omessa disamina della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è del tutto generico e, comunque, tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente avendo la Corte di merito confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto il ricorrente per insussistenza del fatto; che a ciò si aggiunga che la sentenza di primo grado, impugnata solo dalla parte civile, ha confermato la sentenza che ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli, sicchè il predetto non è legittimato a proporre ricorso, anche perché non ha un concreto interesse ad impugnare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presid te