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Ordinanza — n. 8921/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on probation denial based on prior drug conviction and negative recidivism prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8921/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ofosu Prince Kwabena inadmissible regarding the denial of conditional sentence suspension. The appellant argued for probation, but the appellate court in Bologna correctly assessed a high risk of recidivism based on his recent conviction for illegal drug possession. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded because the lower judges properly weighed the defendant's capacity to offend, including his prior drug-related record, as established by consolidated jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.; Art. 167 c.p.: The judge may exclusively or prevalently base a negative prognostic judgment on the defendant's capacity to offend, derived even from non-definitive prior judgments, particularly when recent convictions for drug possession demonstrate a high risk of recidivism.

Parole chiave

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conditional sentence suspension recidivism prognosis drug possession conviction appeal inadmissibility criminal capacity assessment domanda d'asilo di cittadino nigeriano assenza prolungata all'estero protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.
Art. 167 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OFOSU PRINCE KWABENA nato il 22/05/2001 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ofosu Prince Kwabena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola anche da precedenti giudiziari non definitivi (Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 - 01) e, nella specie, i giudici di appello hanno congruamente valorizzato - nel ritenere infausta la prognosi di recidiva - l'intervenuta condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (si veda pag. 18); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Pre ent