Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation and procedural nullity regarding moral complicity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Tisano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tisano argued for procedural nullity regarding the shift from material to moral complicity and claimed insufficient motivation for the fraud conviction. The court rejected these claims, noting that such a modification does not violate the principle of correlation between accusation and judgment and that the lower court's reasoning was logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation for a conviction based on moral complicity is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and does not alter the essential nature of the charged offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TISANO GIOVANNI (CUI 06611NK) nato a RHO il 17/09/1971 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tisano Giovanni; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e/o decadenza, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (tra le altre, Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 - 01), come avvenuto nella specie, ove peraltro l'imputato si è difeso in appello, prendendo posizione anche rispetto all'imputazione a titolo di concorso; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito in quanto è finalizzato ad ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sugli indizi gravi, precisi e concordanti della condotta truffaldina dell'imputato e sull'inattendibilità della versione resa da quest'ultimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il