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Ordinanza — n. 8919/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as merely contradictory to lower court's well-founded reasoning on criminal liability and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8919/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Bisignani's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was a dogmatic contradiction of the appellate court's reasoning regarding the defendant's criminal liability and the lack of statutory exclusion grounds under Article 131-bis of the Penal Code. The court held that the lower court correctly excluded general mitigating circumstances based on the minor nature of the offense and the defendant's specific criminal history, requiring only a congruent reference to decisive negative elements rather than an exhaustive review of all facts.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely contradicts the lower court's reasoning without raising new legal issues, provided the first instance judgment is logically and legally sound.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility dogmatic contradiction Article 131-bis Penal Code general mitigating circumstances non-punishment exclusion congruent reference standard court costs and fine inquinamento luminoso

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISIGNANI LUIGI nato a CASTROVILLARI il 03/07/1981 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bisignani Luigi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici lche il ricorso si limita a contraddire dogmaticamente (si veda, in proposito, pag. 3 sulla condotta dell'imputato che, dopo l'omesso versamento dei canoni di noleggio, si è reso irreperibile e, comportandosi uti dominus, ha ceduto a terzi le autovetture pur non avendo alcun titolo per farlo); che la Corte di merito ha motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità alla luce della non tenuità dell'offesa e dei precedenti specifici dell'imputato; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Pre