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Ordinanza — n. 8918/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding non-prosecution and damages for simulated insurance fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8918/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Simionato, Cervio, and Stangherlin inadmissible. The appellants argued for non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code and contested the awarded damages. The court rejected these claims because the lower court correctly identified the defendants' joint simulation of an accident to claim insurance benefits and found the damage assessment justified.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: Appeals based on factual reconstructions contradicted by trial records or generic allegations of non-existent damages are inadmissible.

Parole chiave

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simulated insurance fraud non-prosecution statute inadmissible appeal joint criminal liability damages assessment circostanza attenuante motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Letti i ricorsi di Simionato Fabio, Cervio Stefano e Stangherlin Roberta, proposti con atto unico redatto dal comune difensore di fiducia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 131 bis cod.pen
Letti i ricorsi di Simionato Fabio, Cervio Stefano e Stangherlin Roberta, proposti con atto unico redatto dal comune difensore di fiducia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIMIONATO FABIO nato a CASTELFRANCO VENETO il 12/01/1970 CERVIO STEFANO nato a VICENZA il 15/06/1964 STANGHERLIN ROBERTA nato a BASSANO DEL GRAPPA il 22/08/1969 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Simionato Fabio, Cervio Stefano e Stangherlin Roberta, proposti con atto unico redatto dal comune difensore di fiducia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in favore dei predetti, non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali e dalle articolate argomentazioni della sentenza che ha respinto motivatamente le prospettazioni difensive, condividendo le argomentazioni del primo giudice; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno argomentato sulla penale responsabilità dei tre ricorrente in ordine al reato ascritto, rilevando che costoro hanno concordemente simulato un sinistro per lucrare il risarcimento dovuto dall'assicurazione; che il secondo motivo con cui deduce vizio di motivazione in ordine all'entità del risarcimento del danno liquidato in favore della compagnia assicurativa e in particolare del danno all'immagine della compagnia assicurativa è in parte non consentito, poiché la censura in merito alla sussistenza del danno all'immagine non sone state\ dedotte, con il gravame,e in parte manifestamente infondato e generico i poiché la sentenza ha spiegato che al danno patrimoniale diretto cagionato dal sinistro simulato si aggiunge il danno per la gestione della pratica con affidamento ad un collaboratore esterno e il danno all'immagine, sicchè la liquidazione appare congrua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il