Ordinanza — n. 8917/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCHI GIORGIO nato a POVEGLIANO VERONESE il 09/09/1951 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Tedeschi Giorgio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale riqualificato il fatto ritenendo sussistente la fattispecie di cui all'art. 633 cod. pen. in luogo di quella di cui all'art.392 cod. pen. originariamente contestata, è manifestamente infondato poiché, la Corte di merito, nel rispetto di consolidato orientamento della giurisprudenza, ha qualificato diversamente il medesimo fatto ritenuto in sentenza, e cioè l'avere cambiato la serratura di ingresso dell'immobile altrui, e ha ritenuto configurarsi il meno grave delitto di cui all'art. 633 cod.pen., applicando la sola pena della multa, sul rilievo che l'imputato era consapevole dell'altruità dell'immobile, limitandosi ad effettuare una diversa e consentita valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata e senza alcun pregiudizio per le ragioni della difesa; considerato che il secondo motivo, con cui, reiterando la doglianza già proposta con il primo motivo, si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato poichè la Corte ha spiegato che la difesa vi aveva espressamente rinunziato e il Tribunale non aveva ritenuto necessario l'escussione per la istruttoria dibattimentale; che in effetti non ricorrono i presupposti per la mancata assunzione di prova decisiva poiché si tratta di teste estromesso dalla lista testi per rinunzia e comunque non risulta dirimente ai fini del giudizio fondato su circostanze di fatto inoppugnabili; (si veda, in proposito, pag. 7 sui verbali attestanti la rinuncia della difesa all'audizione di Zocca, della quale domandava successivamente l'ammissione e che veniva motivatamente ritenuta non necessaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 633 cod. pen; Ordinanza — n. 8917/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 633 cod. pen. in luogo di quella di cui all'art.392 cod. pen. originariamente contestata, è manifestamente infondato poiché, la Corte di merito, nel rispetto di consolidato orientamento della giurisprudenza, ha qualificato diversamente il medesimo fatto ritenuto in sentenza, e cioè l'avere cambiato la serratura di ingresso dell'immobile altrui, e ha ritenuto configurarsi il meno grave delitto di cui all'art. 633 cod.pen., applicando la sola pena della multa, sul rilievo che l'imputato era consapevole dell'altruità dell'immobile, limitandosi ad effettuare una diversa e consentita valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata e senza alcun pregiudizio per le ragioni della difesa; considerato che il secondo motivo, con cui, reiterando la doglianza già proposta con il primo motivo, si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato poichè la Corte ha spiegato che la difesa vi aveva espressamente rinunziato e il Tribunale non aveva ritenuto necessario l'escussione per la istruttoria dibattimentale; che in effetti non ricorrono i presupposti per la mancata assunzione di prova decisiva poiché si tratta di teste estromesso dalla lista testi per rinunzia e comunque non risulta dirimente ai fini del giudizio fondato su circostanze di fatto inoppugnabili; (si veda, in proposito, pag. 7 sui verbali attestanti la rinuncia della difesa all'audizione di Zocca, della quale domandava successivamente l'ammissione e che veniva motivatamente ritenuta non necessaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCHI GIORGIO nato a POVEGLIANO VERONESE il 09/09/1951 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tedeschi Giorgio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale riqualificato il fatto ritenendo sussistente la fattispecie di cui all'art. 633 cod. pen. in luogo di quella di cui all'art.392 cod. pen. originariamente contestata, è manifestamente infondato poiché, la Corte di merito, nel rispetto di consolidato orientamento della giurisprudenza, ha qualificato diversamente il medesimo fatto ritenuto in sentenza, e cioè l'avere cambiato la serratura di ingresso dell'immobile altrui, e ha ritenuto configurarsi il meno grave delitto di cui all'art. 633 cod.pen., applicando la sola pena della multa, sul rilievo che l'imputato era consapevole dell'altruità dell'immobile, limitandosi ad effettuare una diversa e consentita valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata e senza alcun pregiudizio per le ragioni della difesa; considerato che il secondo motivo, con cui, reiterando la doglianza già proposta con il primo motivo, si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato poichè la Corte ha spiegato che la difesa vi aveva espressamente rinunziato e il Tribunale non aveva ritenuto necessario l'escussione per la istruttoria dibattimentale; che in effetti non ricorrono i presupposti per la mancata assunzione di prova decisiva poiché si tratta di teste estromesso dalla lista testi per rinunzia e comunque non risulta dirimente ai fini del giudizio fondato su circostanze di fatto inoppugnabili; (si veda, in proposito, pag. 7 sui verbali attestanti la rinuncia della difesa all'audizione di Zocca, della quale domandava successivamente l'ammissione e che veniva motivatamente ritenuta non necessaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore I