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Ordinanza — n. 8915/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as legal ground seeks alternative fact reconstruction barred by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8915/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a violation of law regarding the elements of fraud, arguing for a different factual reconstruction than the lower court. The court rejected this because the law prohibits such alternative reconstructions in cassation, requiring strict adherence to the first-instance judge's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the court of first instance when the appeal merely proposes an alternative reconstruction of facts using different criteria, as this violates the principle of the single instance of fact-finding.

Parole chiave

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fraud elements cassation admissibility factual reconstruction single instance principle legal ground bar patrocinatore di controparte difesa d'ufficio preparazione della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIOTTA GIOVANNI nato a FRATTAMAGGIORE il 26/11/1961 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gugliotta Giovanni e la memoria trasmessa il 23 dicembre 2025 dall'avv. Gabriele Bordoni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo la fattispecie contestata integrata in tutti i suoi elementi costitutivi (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 e pagg. 4 e 5 sui comportamenti posti in essere dall'imputato finalizzati a carpire la fiducia della vittima e convincerla a procedere al versamento anticipato della somma di denaro senza garanzie nonché sulla condotta successiva alla percezione dell'ingiusto profitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presi rit