Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for lack of admissibility and merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Della Gherardesca Kristian inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a factual re-evaluation of evidence regarding fraud and contested the sentencing balance between mitigating factors and recidivism. The court rejected these claims because the request for remission of charges lacked supporting allegations given the case's long pendency, and the sentencing discretion falls within the lower court's authority under established principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks a re-evaluation of facts already judged or if it challenges the exercise of sentencing discretion without demonstrating a specific distortion of legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA GHERARDESCA KRISTIAN nato a ROMA il 01/08/1962 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Della Gherardesca Kristian; rilevato preliminarmente che l'istanza di rinvio fondata sul rilievo che sarebbero in corso trattative per pervenire alla remissione di querela non può trovare accoglimento considerato che il giudizio risulta pendente da diversi anni e che la stessa non risulta sostenuta da alcuna allegazione, mentre avrebbe dovuto essere, quantomeno, giustificata dal consenso al riguardo prestato dal querelante; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere - mediante doglianze in punto di fatto già vagliate e puntualmente respinte dai giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici - una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali adeguatamente valorizzate dai giudici di merito (si veda pag. 3 sui plurimi, gravi, univoci e concordanti elementi del compendio probatorio a sostegno della pronuncia di condanna a carico del ricorrente, il quale ha di fatto ricevuto l'accredito della somma su una carta a lui intestata e della quale non aveva sporto denuncia di furto o smarrimento e sì era poi reso irreperibile ai numerosi tentativi della persona offesa di contattarlo); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:
«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, peraltro già ridotta nel caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 4); che la censura relativa al giudizio di bilanciamento prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo dal momento che la ritenuta prevalenza delle attenuanti in esame rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere