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Ordinanza — n. 8913/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic nullity claim lacking specific factual elements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8913/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the nullity claim. The appellant argued the lower court violated procedural rules, but failed to specify the exact elements undermining the judgment's motivation. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal alleging nullity must specify the precise elements constituting the violation to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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criminal procedure appeal nullity of judgment generic grounds procedural requirements inadmissible appeal judicial review specific elements inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Russo Emanuele; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Russo Emanuele; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO EMANUELE nato a BRUINO il 28/01/1969 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Russo Emanuele; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così