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Ordinanza — n. 8912/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to failure to raise issues in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8912/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Bahloul Abdelhak and Yassine Mohamed inadmissible. The first two grounds regarding aggravated robbery were rejected because they were not raised in the second instance, violating the principle of continuous devolution. The third ground concerning sentencing discretion was dismissed as unfounded, while the final ground was deemed an attempt to re-evaluate facts already rejected on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: Issues not raised in the second instance cannot be raised for the first time in cassation to avoid arbitrary annulment, and sentencing discretion falls outside the scope of cassation review unless arbitrary.

Parole chiave

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continuous devolution principle failure to raise issues sentencing discretion cassation inadmissibility second instance review permesso di dimora domanda d'asilo tardiva assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
espressamente art. 606, comma 3, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAHLOUL ABDELHAK ( CUI 006QD14 ) nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 15/01/1974 YASSINE MOHAMED nato a BENI MELLAL( MAROCCO) il 27/04/1981 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bahloul Abdelhak; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina aggravata, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9);

Letto il ricorso di Yassine Mohamed, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali adeguatamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 7 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche alla luce dei numerosi elementi di riscontro); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

i Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere