Italian Court dismisses criminal appeal as grounds lack specificity and fall within trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alagni Annarita inadmissible, rejecting all three grounds for review. The court found the first argument merely repetitive of previously dismissed complaints, the second unsupported by evidence regarding recidivism, and the third an overreach into the trial judge's discretionary sentencing power. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or if the lower court's decision falls within the discretionary powers of the trial judge regarding sentencing and recidivism assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAGNI ANNARITA nato a TARANTO il 10/05/1968 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alagni Annarita; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata ritenendo sussistente la scriminante di cui agli artt. 50 e 59, quarto comma, cod. pen., è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di doglianze già proposte e respinte dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 1 e 2); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ritenendo il fatto per cui si procede, per le sue caratteristiche e per l'entità del danno, sintomatico di un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata alla luce dei precedenti penali a suo carico (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2Fg -T-psTek Il Consigliere estensore >