Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural violations and improper factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Fioranti Marco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the factual findings regarding the defendant's criminal responsibility and the imposed sentence, arguing a lack of motivation. The court rejected these claims because they sought a factual re-evaluation outside the scope of cassation review and failed to identify specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate factual findings or sentence gradation unless specific procedural violations are identified and proven, as the appellate court's reasoning was logical and sufficient.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANTI MARCO nato a TORINO il 09/07/1983 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fioranti Marco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché alla determinazione della pena irrogata, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sull'assenza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato, trovato nella disponibilità del portafoglio provento di furto, contenente i documenti identificativi della vittima); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presiden