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Ordinanza — n. 8908/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against extortion conviction for seeking factual re-evaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8908/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in factually assessing the elements of attempted extortion and failed to recognize a mitigating circumstance. The court rejected these claims, stating that the appeal sought to re-evaluate evidence through factual criticisms rather than identifying specific legal errors, and that sentencing discretion falls within the trial court's authority.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 n. 3 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court cannot seek a re-evaluation of factual findings through general criticisms; they must identify specific legal errors or logical flaws in the reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited attempted extortion conviction sentencing discretion review mitigating circumstance denial attenuazione della pena aggravamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 n. 3 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE GABRIELE nato a RIVOLI il 07/10/1989 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Conte Gabriele; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione contestato, non è consentito poiché finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sui convergenti elementi di prova a sostegno delle dichiarazioni del denunciante, che non autorizzano ricostruzioni alternative e sulla corretta qualificazione del fatto, stante la sproporzione tra la somma erogata dall'imputato e quella successivamente pretesa dallo stesso nonché la circostanza che le richieste minacciose siano state avanzate anche ai danni di altri soggetti estranei al rapporto); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione discrezionale priva di vizi logici e giuridici, ha ritenuto di escludere la speciale tenuità del danno alla luce dell'importo della pretesa estorsiva avanzata dall'imputato (si veda pag. 4); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, anche implicitamente, da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 ove la Corte, pronunziandosi sul diniego dell'attenuante e dei benefici invocati dalla difesa, ha evidenziato la gravità del danno cagionato e della situazione dell'imputato, già gravato da tre condanne per delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensor