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Ordinanza — n. 8907/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding generic mitigating circumstances and sentencing discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8907/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Piombino Giovanni and Drejws Adrian Mateusz inadmissible. The appellants contested the denial of generic mitigating circumstances and the specific sentencing amount, arguing for a more favorable evaluation. The court ruled that a judge only needs to reference negative elements or the absence of positive ones to deny mitigation, and that vague expressions like 'fair penalty' suffice for sentencing unless the punishment vastly exceeds the standard range.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court need not consider all favorable or unfavorable elements to deny generic mitigating circumstances, requiring only a congruent reference to decisive negative factors or the absence of positive ones, and vague expressions suffice for sentencing unless the penalty vastly exceeds the standard range.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances sentencing discretion penal code provisions appeal inadmissibility judicial motivation standards minaccia contro le autorità appartenenza a una banda reati connessi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIOMBINO GIOVANNI nato a BOLOGNA il 06/08/1980 DREJWS ADRIAN MATEUSZ nato il 19/11/1994 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, presentato con un unico atto, nell'interesse di Piombino Giovanni e Drejws Adrian Mateusz; considerato che il primo motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che nel caso in esame a pag. 6della sentenza la Corte valuta tutti gli elementi di fatto richiamati dalla difesa a sostegno del beneficio invocato e li considera inidonei a giustificarlo con motivazione coerente e conforme ai criteri dettati in tema dalla giurisprudenza; osservato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è altresì manifestamente infondato in quanto la pena è stata determinata nel minimo edittale previsto per il più grave reato di ricettazione; che in ogni caso, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de