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Ordinanza — n. 8906/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper formulation of grounds and lack of specific factual misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Palumbo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Palumbo argued that the lower court misinterpreted evidence and incorrectly assessed the aggravating circumstance under Article 416-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the appeal grounds were not legally formulated and failed to identify specific factual distortions, as credibility assessments are reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of witnesses or the weight of evidence, and appeals must specifically identify factual misrepresentations rather than merely re-litigating merits already decided.

Parole chiave

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inadmissibility appeal misrepresentation of evidence credibility assessment Article 416-bis Penal Code improper appeal formulation segreto professionale violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1 cod. pen.
5 e 8 della impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006
268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/11/1974 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Palumbo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione "per travisamento ed erronea valutazione delle prove", nonché manifesta illogicità della motivazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, contrariamente a quanto prospettato nella rubrica del motivo, esso non si connota per una pertinente e puntuale individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilità, essendo invero volto a prefigurarne un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità; che, a tal proposito, premesso che il vizio di travisamento non rappresenta il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, deve sottolinearsi che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni, così come la valutazione di eventuali contrasti testimoniali e la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti esulano dal perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo il quale l'apprezzamento in ordine alla credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), circostanza che non si ravvisa nel caso di specie; che, in conclusione, ribadito che la scelta, tra i vari mezzi probatori di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, deve ravvisarsi come la Corte territoriale, indicando le ragioni del superamento degli assunti difensivi, ha considerato il quadro probatorio sufficiente e completo, così fondando la conferma del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente su una congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5 e 8 della impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01), cosicché lo stesso deve ritenersi privo di specificità e meramente apparente, nonché anche volto a prefigurare una diversa lettura del merito, preclusa a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso