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Ordinanza — n. 8903/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Sabrina Di Giovanni inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the allegations of defamation with legally sound reasoning regarding both objective and subjective elements. The supreme court found the new arguments merely repetitive of these previously decided points, violating the rules on admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility cassation appeal repetitive arguments defamation claim merits review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Giovanni Sabrina nata a ERICE il 26/05/1970 avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sabrina Di Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta sussistenza dei tratti costitutivi della calunnia imputata al ricorrente, anche sul versante soggettivo, nonché con riguardo alle ragioni giustificatrici addotte a supporto del mancato riconoscimento delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025