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Ordinanza — n. 8902/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8902/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8902/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferraguti Mirko nato a ROMA il 30/07/1987 avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Ferraguti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, riguardanti la configurabilità del favoreggiamento scritto all'imputato e il relativo giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito ( si veda dall'ultimo capoverso di pagina 6) con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alie emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8902/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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favoreggiamento mancata prova di parzialità pregiudizio dimostrabile sviamento della giustizia prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferraguti Mirko nato a ROMA il 30/07/1987 avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Ferraguti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, riguardanti la configurabilità del favoreggiamento scritto all'imputato e il relativo giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito ( si veda dall'ultimo capoverso di pagina 6) con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alie emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI DEPOSI W