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Ordinanza — n. 8899/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to non-allowed legal grounds and late arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8899/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by four Romanian nationals inadmissible. The appellants argued for specific legal qualifications under the Tuscan Law and challenged the denial of generic positions, but the court found these grounds impermissible in a final review. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if the grounds raised are not permitted by law in a final review stage or if they constitute late arguments that should have been addressed in the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeals final review stage Tuscan Law TUS procedural costs Romanian nationals legal qualification Corte di Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Durrsi Fabion (cui 0511gef) nato t& fALBANIA il 01/12/1995 Manea Mihaela (cui 03c5q12) nato g-4-<, (ROMANIA) il 26/06/1985 Serbanoiu Dragos Ionut (cui 05q20jI) nato.AV-t. WOMANIAril 05/02/1995 Zanoaga Lacramioara Cristina (cui 02habh) nat a,‘YI (ROMANIA, il 12/09/1987 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Durrsi Fabion, Manea Mihaela, Serbanoiu Dragos Ionut, Zanoaga Lacramioara Cristina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo, coinvolgente tutti i ricorrenti e riguardante la qualificazione dei fatti, ad avviso della difesa da ricondurre al comma 5 dell'ad 73 TUS, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche il secondo motivo, riguardante il diniego delle generiche, ora riferito alle posizioni di Manea Mihaela e Serbanoiu Dragos Ionut, mira tardivamente a dare contenuti concreti ad una censura, quella prospettata in appello, che andava ( già in quel contesto) considerata inammissibile con valutazione che la Corte può rendere ora per allora, anche in ragione della ribadita apoditticità degli argomenti che attualmente la sostengono ( in disparte l'incensuratezza e la giovane età, di per se stessi irrilevanti, la marginalità del ruolo dei due ricorrenti e la positività delle condotte successive al fatto, comunque legati a verifiche estranee ai poteri di scrutinio della Corte) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI