Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal regarding fact qualification and restitution of confiscated funds merely repeated arguments already fully examined and rejected by the appellate court. The appellant, Armando Mancini, challenged the lower judgment's handling of the measure of security under Article 85 bis TUS and the restitution of sums, but these issues were not newly raised. The court ruled that since the appellate court had already addressed these points with legally correct reasoning, the appeal lacked the necessary novelty required for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 TUS; Art. 85 bis TUS; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised merely repeat arguments already fully examined and rejected by the court of last instance without introducing new legal or factual elements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mancini Armando nato a GROTTAGLIE il 16/03/1987 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; . letto il ricorso proposto nell'interesse di Armando Mancini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l'unico motivo di ricorso, riguardanti la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TUS ( atteso che in appello non risultavano devoluti motivi sulla responsabilità) e la restituzione delle somme in confisca, replicano doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti ( anche facendo leva, sulla misura di sicurezza, al disposto dell'art. 85 bis TUS), puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARP ILVIA