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Ordinanza — n. 8895/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for non-justified and non-devoluted grounds under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8895/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Lipari inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found the first ground regarding Article 384 specific but unfounded because it merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the trial judges. The second ground concerning Article 131 bis and restorative justice norms was deemed inadmissible due to its apodictic nature and lack of argumentation regarding the current state of the proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 384 c.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are non-justified by law, aspecific, or non-devoluted, particularly when they merely repeat arguments already examined by the court of first instance without new legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal Court of Cassation non-devoluted grounds Article 384 Article 131 bis procedural costs repetition of arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 384 c.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lipari Salvatore nato a TRAPANI il 05/06/1950 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Lipari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante la ritenuta applicabilità alla specie dell'art 384 rispetto al favoreggiamento ascritto all'imputato è aspecifico e manifestamente infondato atteso che replica una doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre gli argomenti esposti con il secondo motivo - diretti a rivendicare in questa sede l'applicabilità alla specie della causa di non punibilità dell'ad 131 bis e delle norme sulla giustizia riparativa, aspetti non devoluti in precedenza sul presupposto della sopravvenuta vigenza dei relativi presupposti normativi rispetto alla definizione dell'appello), oltre che erroneo ( quantomeno rispetto alla vigenza della causa di non punibilità) è inammissibile per l'apoditticità della richiesta, priva di qualsivoglia argomentazione rispetto alla situazione a giudizio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI ,t/15-z-1 DEPOSITATA IN CAN MAR 2026 ti F