Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 599-bis c.p.p. regarding plea bargaining.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that it was filed against a judgment issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure outside permitted grounds. The appellant argued for a lack of reasoning regarding criminal responsibility after waiving appeal grounds to reach a settlement, but the Court held that only specific issues like the formation of will or public prosecutor consent are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal against a plea bargaining judgment is inadmissible unless it addresses the formation of the party's will, the prosecutor's consent, divergent content, or illegal sentencing.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fida Andrush nato in ALBANIA il 26/02/1978 avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fida Andrush avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta un difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato a fronte della rinunzia ai relativi motivi di appello articolata per accedere al concordato stesso rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA