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Ordinanza — n. 8893/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-justified prescription and non-censurable merit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8893/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeal by Laura Italiano and Paolo Corfú inadmissible. The court found the prescription argument infounded because the alleged ideological falsehood falls under a specific regime maturing in 2026, while the other charges involved conduct spanning from 2017 to 2022. Furthermore, the lower court's assessment of the offense's severity and intent was deemed adequate and thus non-censurable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 344 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible if the prescription claim is manifestly unfounded due to specific statutory regimes and if the lower court's evaluation of the offense's gravity and intent is not subject to review in this stage.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription regime application non-censurable merit findings ideological falsehood charges joint criminal liability appeal inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento permesso di dimora scaduto criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 344 bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Italiano Laura nato a GELA il 27/08/1954 Corfu' Paolo nato a GELA il 26/04/1950 avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Laura Italiano e Paolo Corfú avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, per un verso, quello riguardante la rilevata prescrizione è manifestamente infondato atteso che nel caso trova applicazione il regime di cui all'art 344 bis cpp ( destinata a maturare il 29/7/26) atteso che il falso ideologico ascritto alla Italiano alla data della dichiarazione resa il 27 maggio 2022 mentre l'indebita percezione sanzionata dall'ad 316 ter cp riferita alla posizione di Corfù riguarda condotte messe in atto in permanenza dal 2017 sino alla data del relativo accertamento, per l'appunto avvenuto nel 2022 e, per altro verso, che parimenti deve intendersi quello afferente la mancata applicazione dell'alt 131 bis cp, avendo la Corte territoriale, con argomentazione sintetica ma adeguata al tenore del rilievo prospettato con l'appello, messo in luce la ritenuta incompatibilità della condotta con la tenuità dell'offesa apportata dai fatti a giudizio in ragione di un disvalore oggettivo del fatto e di una rilevata intensità del dolo riferibile ai due imputati, rendendo i conseguenza il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI - 9