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Ordinanza — n. 8892/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8892/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of those already examined and rejected by the appellate court. The appellant, Mattia Pistucci, challenged a judgment regarding defamation and the inapplicability of Article 131-bis of the Penal Code, but his claims were deemed legally incorrect and inconsistent with established facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of those already examined and rejected by the lower courts with legally correct arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments merits already decided defamation liability Article 131-bis Penal Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pistucci Mattia nato a NAPOLI il 10/11/2003 avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mattia Pistucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive ( peraltro estremamente generiche già in sede di devoluto dall'appello), coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti fondanti il giudizio di responsabilità per la calunnia ascritta al ricorrente, alle motivazioni spese nel denegare l'applicabilità della causa non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, alla ritenuta conferma dei presupposti utili a fondare le statuizioni risarcitorie; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI r DE