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Ordinanza — n. 8891/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing arguments rather than statutory law violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8891/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible de plano, rejecting arguments regarding sentencing logic and recidivism denial. The appellant challenged the trial court's reasoning on punishment rather than a specific violation of law. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure limits appeals to statutory violations, excluding abstract argumentative disputes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain decisions are strictly limited to statutory law violations, excluding challenges to the underlying reasoning or sentencing arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain review statutory violation sentencing reasoning recidivism denial de plano dismissal Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Rocco Alessandro nato a GIULIANOVA il 30/08/1997 avverso la sentenza del 07/05/2025 del TRIBUNALE di Teramo Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Di Rocco avverso la sentenza descritta in epigrafe, resa ai sensi dell'ad 444 e ss ritenuto che le censure prospettate sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dalli impugnazione in esame che pone temi riguardanti le argomentazioni sottese al trattamento punitivo- in punto di recidiva e diniego dele generiche- all'evidenza estranei all' ipotesi di avvenuta applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); ritenuto che alla inammissibilità, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art 616 cpp, definite dal dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PA ERNO' RADDUSA MARIA SILVIA GIORGI r DEPOSITATA IN