Italian court dismisses appeal as grievances already fully examined by lower courts on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grievances raised were already adequately examined and dismissed by the judges of the merits. The appellant argued against the conviction for the crime under Article 341 bis of the Penal Code and the associated punishment, but these points had been thoroughly addressed with legally correct arguments in the prior proceedings. Consequently, the court ruled that the judgment of the merits was not subject to review in this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if grievances are not new but merely replicate complaints already fully examined and dismissed by the judges of the merits with legally sound arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tedeschi Lorenzo nato a TRANI il 12/07/1973 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Tedeschi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte con l'unico ma complesso motivo non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto dirette a replicare doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione ai tratti costitutivi , anche soggettivi, del reato ex art. 341 bis cp ascritto al ricorrente riscontrati nella specie, sia in relazione al trattamento punitivo irrogato nelle sue implicazioni connesse al diniego delle generiche, alla conferma della recidiva e alla misura della pena comminata, tutti aspetti affrontati dando adeguato conto delle relative scelte adottate così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETT